“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”

Ogni cittadino può fondare un’associazione, farne parte o meno ma può decidere anche di non farvi più parte.                                                            

Possiamo definire un’associazione come un gruppo di persone che, in base a delle regole da loro stabilite, decide di perseguire uno scopo comune, solitamente altruistico o a beneficio della collettività. La principale caratteristica di un’associazione è che non svolge un’attività commerciale e quindi non ne trae alcun profitto.

Le associazioni possono essere:

  • Generiche
  • Di volontariato
  • Di promozione sociale
  • Attività sportive dilettantistiche

L’articolo 18 vieta:

  1. Le associazioni che la legge penale vieta (es. le associazioni a delinquere) seguendo il principio che afferma che ciò che è proibito al singolo è anche perseguibile anche in forma collettiva. Le associazioni a delinquere sono organismi formate da tre o più persone che si associano al fine di commettere dei delitti
  • Le associazioni segrete ossia quelle che nascondono i loro scopi e soci e interferiscono e interferiscono con le funzioni di organi costituzionali. La proibizione delle associazioni segrete deriva dal fatto che, in un paese che garantisce la libertà di associazione, queste associazioni non possono che perseguire finalità illecite. (es. Loggia p2)
  • Le associazioni a carattere militare che perseguono, anche se i indirettamente scopi politici. Esse sono vietate poiché in un paese democratico i fini politici devono essere perseguiti attraverso il dibattito.

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