“La libertà personale è inviolabile.  Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3].  In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [cfr. art. 27 c. 3]. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.”

  • La libertà personale rappresenta il diritto di una persona a non subire restrizioni fisiche ed arresti. In pratica questo diritto serve a tutelare le persone da qualsiasi tipo di abuso da parte delle Autorità. Ciò non vuol dire che nessuno può essere arrestato o perquisito.
  • Le perquisizioni possono avvenire talora ci siano delle motivazioni fondate per cui il soggetto della perquisizione possa occultare oggetti pertinenti ad un reato. Ogni perquisizione da parte di un’autorità giudiziaria deve essere presupposta da un decreto motivato. Pertanto la Costituzione sancisce l’obbligo della libertà personale sempre nei limiti della Costituzione stessa.
  • Quando c’è un’urgenza tale che non si può aspettare il via libera del decreto, l’autorità pubblica può intervenire sul soggetto, ma bisogna comunicare ciò entro 48 ore. Se non si ha risposta entro altrettante 48 ore tutti i provvedimenti attuati dall’autorità giudiziaria vengono revocati e annullati.
  • Anche se possibili colpevoli di reato, ogni individuo non può subire violenze di ogni genere da parte delle autorità giudiziarie competenti. In riferimento c’è l’articolo 27 che afferma «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Ciò è stato stabilito al fine di evitare ed eliminare torture di ogni genere. La pena serve a rieducare, infatti, il condannato e non a ferirlo moralmente o fisicamente.
  • La legge stabilisce che la carcerazione preventiva, ovvero la carcerazione durante le indagini per un breve periodo, non debba superare determinati limiti stabiliti nella legge stessa. La carcerazione preventiva è detta anche «custodia cautelare».

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